Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

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Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina

e dei chiarimenti

 

 

 

 

1 PREMESSA

L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.

 

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.

 

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

 

Le modalità di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell’Erario, possono o meno rientrare nella definizione. Tale definizione è formulata in modo identico a quella a suo tempo introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare anche i chiarimenti forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

 

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

 

Errori sanabili    Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022

Condizioni          Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione

Benefici               Estinzione della violazione

Esclusioni            Violazioni relative al monitoraggio fiscale

Termini per i versamenti              Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023

Termine per la regolarizzazione    31.3.2024

Pluralità di violazioni      Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

2 AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.

 

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

3 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.

 

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

 

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

 

Sono escluse le violazioni meramente formali che ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97 non sono proprio sanzionabili, non incidendo sull’attività di controllo fiscale.

 

La definizione non è inibita dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale, e nemmeno dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione e/o dalla pendenza della lite, salvo quest’ultimo atto, per mancata impugnazione o per giudicato, sia definitivo all’1.1.2023.

3.1 VIOLAZIONI OGGETTO DI “REMISSIONE IN BONIS”

L’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 disciplina una forma di ravvedimento (c.d. “remissione in bonis”) volto ad evitare che dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, che abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o regimi opzionali. Tale norma prevede, quindi, la possibilità di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali che siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale anche in caso di omissione di detto obbligo presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versando un’apposita sanzione di 250,00 euro.

Il tutto deve però avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

 

Gli adempimenti che rientrano nella remissione in bonis sono, ad esempio, l’opzione per la cedolare secca e per il consolidato fiscale.

 

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, le violazioni che sono soggette alla remissione in bonis non rientrano nella definizione delle violazioni formali.

3.2 COMPARTI IMPOSITIVI DIVERSI DA IMPOSTE SUI REDDITI, IVA E IRAP

L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 permette di sanare le violazioni formali che non hanno inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché sul pagamento dei tributi.

 

Per questa ragione, nel provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 si è sostenuto non solo che si tratta delle sanzioni la cui competenza all’irrogazione spetta all’Agenzia delle Entrate ma pure che la sanatoria non opera per “violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2” (punto 1.3).

4 VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA SANATORIA

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni non rientranti nella definizione in esame.

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segue

 

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