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1 PREMESSA
Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022.
Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 PROROGA DEL TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI
STATO COVID-19 E LA PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE
L’art. 35 co. 1 – 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.
In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:
- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.
Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione
A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
3 DIFFERIMENTO A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI
ELENCHI INTRASTAT
L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.
La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Decorrenza
Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.
4 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”
Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.
4.1 MODIFICA DELL’AMBITO OGGETTIVO
Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).
Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.
4.2 EFFICACIA DEL REGIME SANZIONATORIO
Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.
Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.
Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5 ESTENSIONE TEMPORALE DEL REVERSE CHARGE
L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026.
A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della speciale misura al 30.6.2022.
5.1 DISCIPLINA COMUNITARIA
La proroga della disciplina è avvenuta con la direttiva 2022/890/UE.
Difatti, a differenza di altre operazioni per le quali il meccanismo del reverse charge è previsto a regime (ad esempio nel settore edile), l’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE ne stabilisce l’applicazione per un periodo di tempo determinato. La direttiva 2022/890/UE ha, quindi, differito il termine ultimo dal 30.6.2022 al 31.12.2026.
5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle operazioni individuate dall’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
6 PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER
L’ANNO 2021
L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019.
Si tratta della dichiarazione riferita:
- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.
Enti non commerciali
La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.
7 PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVA AGLI ANNI 2020 E 2021
L’art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al 30.9.2022 il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.
7.1 EVOLUZIONE NORMATIVA
L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.
7.2 MODELLO DI DICHIARAZIONE
Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
8 ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.
8.1 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CONTRATTO ALL’ACCORDO
I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:
- nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
- nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
- nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
- nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:
- che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
8.2 VALIDITÀ DELL’ATTESTAZIONE
Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
9 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.
9.1 INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER IL DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PRIMI DUE TRIMESTRI SOLARI
A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.
9.2 DECORRENZA
L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.
10 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA –
MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
11 MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:
- la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
11.1 TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO
L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.
Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.
Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).
Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.
11.2 DENUNCIA DI EVENTI SUCCESSIVI
È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:
- in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
- in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex 35 del DPR 131/86);
- in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex 36 del DPR 131/86).
Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il contribuente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.
12 RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI
L’art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto.
Modificando l’art. 28 del DLgs. 346/90 (in materia di imposta di successione), viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, vengano erogati:
- ai chiamati all’eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell’eredità per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati;
- per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.
Provvedimento attuativo
Viene demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.
13 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI
DISABILI
L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi beneficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.
13.1 AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’assegno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
13.2 AUMENTO DEGLI IMPORTI
Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:
- un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
- l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.
13.3 MAGGIORAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE FINO A 25.000,00 EURO
Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.
13.4 DECORRENZA
Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.
14 INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI – PROROGA
DEI TERMINI PER LA CONFERMA DELL’OPERAZIONE
In relazione alle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31.12.2022, l’art. 40 del DL 73/2022 proroga a 270 giorni (in luogo dei 180 giorni originari) dalla prenotazione dell’incentivo i termini per:
- la conferma dell’operazione;
- la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
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