Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”) – Sospensione delle cartelle di pagamento

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1 PREMESSA

Con il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”).

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

2 VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

I pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 28.2.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.3.2021.

Prima del DL 7/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.1.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 28.2.2021.

Entro il 31.3.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

2.1 ACCERTAMENTI ESECUTIVI

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall’1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in materia di IMU e TARI.

Bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguarda- re anche tali avvisi di accertamento.

Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga.

2.2 AVVISI DI ADDEBITO INPS

Gli avvisi di addebito INPS dovrebbero rientrare nella proroga, se i termini di pagamento scadono dall’8.3.2020 al 28.2.2021.

3 DILAZIONE DEI RUOLI

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione, dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente.

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 28.2.2021. I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.

4 MISURE CAUTELARI E PIGNORAMENTI

Sino al 28.2.2021 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi.

In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall’1.1.2021 al 15.1.2021.

5 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa sino al 28.2.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall’1.1.2021 al 15.1.2021.

6 TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, deve essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.

Per citare l’ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.

Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di 2 anni.

A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), scadute il 31.12.2020, continuano a decadere al 31.12.2022.

Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 30.1.2021 n. 7, gli avvisi bonari verranno emessi dall’1.3.2021 al 28.2.2022, e, in conseguenza di ciò:

  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la noti- fica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 28.2.2023;
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 29.2.2024 (e non il 31.12.2022) e il 28.2.2023 (e non il 31.12.2021).

7 TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta), che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.3.2021 al 28.2.2022. Prima del DL 30.1.2021 n. 7, il termine ultimo per la notifica era il 31.1.2022.

In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono, per esempio, essere stati emessi gli accertamenti per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (annualità 2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà dall’1.3.2021 al 28.2.2022.

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